ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Affiliata ASC - CONI
Via E. Torricelli, 32 - 36034 MALO (VI)
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La NEW DANCE ACADEMY nasce sotto i principi della Sportività, del Divertimento e del Rispetto reciproco, della Collaborazione, dell’Integrazione e del Senso di Appartenenza, della Motivazione e dell’Autostima, dell’Emozione
La NEW DANCE ACADEMY nasce sotto i principi della Sportività, del Divertimento e del Rispetto reciproco, della Collaborazione, dell’Integrazione e del Senso di Appartenenza, della Motivazione e dell’Autostima, dell’Emozione
NEW DANCE ACADEMY A.S.D.
Via E. Torricelli, 32 - 36034 MALO (VI)
(+39) 351 736 7254
newdanceacademy2021@gmail.com
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STATUTO
newdanceacademy2021.it @ All Right Reserved 2021 | Sito web realizzato da Flazio Experience
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Articolo 1 - Costituzione e sede
E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata “NEW DANCE ACADEMY” Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede legale in MALO (VI) Via Don Luigi Dalla Fiore, 19 - operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale. Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l’associazione sportiva intenderà associarsi. L’Associazione potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all’Estero. Nella sua vita operativa l’Associazione sarà affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di promozione sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti
Articolo 2 - Scopi
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti gli eventuali utili di attività anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci.
Essa opera per fini sportivi compresa l’attività didattica e formativa a scopo ricreativo e solidaristico per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i princìpi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:
a) lo sviluppo dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare le discipline DANZA SPORTIVA e ATTIVITA’ SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS, e la loro diffusione come attività sportiva, artistica e culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
b) rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l’apprendimento delle attività sportive e culturali nei settori della DANZA SPORTIVA e ATTIVITA’ SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS.
c) promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate.
d) promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.
e) curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
f) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.
g) istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento.
h) promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero.
i) provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo.
l) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
m) organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
n) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all’Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;
o) promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. e l’organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline praticate.
p) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
q) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; come un eventuale spaccio di abbigliamento sportivo per il ballo e altri prodotti legati alle attività sopra citate, da rivendere esclusivamente ai soci per soddisfare le esigenze della pratica sportiva stessa. In tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
r) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva;
s) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.
t) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni e il supporto tecnico utili e/o necessari alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.
u) organizzare serate, eventi e feste che comprendono animazione socio-culturale, competizione dilettantistica e show case riservate ai soli soci
L’Associazione, essendo affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di promozione sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti, è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione o comunque dell’Ente di promozione sportiva cui aderisce. Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall’Ente prescelto.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti né servirsi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Articolo 3 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L’eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. L’elettività delle cariche sociali sarà sempre a titolo gratuito. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative (non restituibili); hanno quindi diritto a ricevere la tessera sociale in corso di validità. Sono tenuti al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell’Associazione come regolato dal presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
L'associato radiato non può essere più ammesso.
I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
Articolo 7 - Organi sociali
Gli organi sociali sono:
l'Assemblea Generale dei soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea
1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno.
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L’assemblea nomina un segretario e se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.
8. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
9. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Partecipazione all’assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, due associati .
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.
Articolo 11 - Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 12 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a cinque componenti compreso il Presidente , determinato, di volta in volta dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione e nell’ambito delle medesime discipline sportive; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 4;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.
g) decidere l’importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.).
Articolo 17 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
Articolo 18 - Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il Segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo - 20 Il rendiconto
1. Il rendiconto dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all’approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
Articolo 23 – Sezioni
L’Assemblea dei Soci,nella sessione ordinaria,potrà costituire, Sezioni staccate, nei luoghi che riterrà più opportuno, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, ricreative o culturali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
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